Il cliente può chiedere l’estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale.
Penale
Secondo la legge Bersani, per i mutui che sono stati stipulati prima del 2001, la penale non può essere maggiore dello 0,50%, siano essi a tasso fisso o a tasso variabile.
Nel caso di mutui che sono stipulati dopo il 2001, la penale massima per i mutui a tasso fisso è dell’1,90% in caso di estinzione anticipata durante la prima metà di durata del mutuo, che scende all’1,50% durante la seconda metà.
Casi in cui si è esenti da penale
Non sono previste penali a favore della Banca e sono nulle le eventuali clausole penali previste nel contratto quando:
-il contratto di mutuo è stato sottoscritto dal 2 febbraio 2007 per l’acquisto della prima casa;
-il contratto di mutuo è stato sottoscritto dal 3 febbraio 2007 per svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche