Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri degli immobili.
Il contenuto della notifica è disciplinato dall’art.23 de T.U..
Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando è opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.
A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice ha facoltà di nominare un ‘persona diversa. Questo avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile.
