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Pignoramento Presso Terzi

Stipendio o Pensione
Conto Corrente

1. Pignoramento di Stipendio o Pensione

La procedura più usata è quella per pignorare stipendi, pensioni nel caso di dipendenti, oppure provvigioni nel caso di liberi professionisti.

Limite massimo di pignorabilità

La legge vigente prevede un limite massimo di pignorabilita’ di pensione o stipendio di un quinto (20%) della pensione o stipendio se il prelevamento viene effettuato alla fonte.
Se la retribuzione è stata accreditata sul conto corrente il Decreto Legge 83/2015 prevede nuovi limiti di pignorabilità.
Limiti sulla pensione:
– Sul conto corrente del debitore è impignorabile l’importo equiparato all’assegno sociale mensile aumentato della metà (assegno sociale 448,52 + 224,26=678,78 euro), l’importo residuo sarà pignorabile nel limite di 1/5.
Limiti sullo stipendio:
– Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, possono essere pignorate solo le somme che eccedono il triplo dell’assegno sociale;
– Se l’accredito avviene nello stesso giorno o in un momento successivo a quello in cui è previsto il pignoramento, possono essere pignorate somme indicate espressamente dal giudice, comunque mai superiori a 1/5;
Limiti per debiti esattoriali (es. Equitalia ,multe, ecc.) esistono limiti diversi la percentuale di pensione o stipendio pignorabili:
– Per stipendi o una pensioni fino a 2500 euro la percentuale è di 1/10;
– Fra i 2501 e 5000 euro la percentuale è di 1/7;
– Per stipendi o pensioni superiore a 5 mila euro la percentuale è di 1/5.

Cosa succede se c’è già una Cessione del quinto?

Se c’è gia’ una cessione del quinto su stipendio o pensione del pignorato – La legge prevede entrambe le detrazioni in busta paga. La deduzione totale netta non può superare i due quinti dello stipendio netto, pertanto : un quinto sarà tolto per il debito e un quinto per il pignoramento.

Se stipendio o pensione sono già stati accreditati sul conto corrente?

– Stipendio e pensioni accreditati sul conto prima del pignoramento: si possono pignorare, ma soltanto nella parte che eccede una somma pari a tre volte il massimo dell’assegno sociale;
– Stipendio e pensioni accreditati sul conto lo stesso giorno del pignoramento o successivamente si possono pignorare, ma solo nella misura di 1/5, secondo i limiti già visti.

2. Pignoramento del Conto corrente

Il pignoramento presso terzi può riferirsi a somme di danaro che il debitore deve riscuotere presso terzi.

Se il conto corrente è cointestato?

E’ sempre possibile pignorare il conto corrente anche se cointestato.
Per ordine del giudice la banca è obbligata non solo a garantire che il debitore non può più disporre della somma depositata ma dovrà anche garantire e favorire l’esecuzione da parte del creditore.