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Concordato preventivo

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Il concordato preventivo è un accordo tra l’impresa debitrice  e i creditori che rappresentano la maggioranza del credito.L’accordo è finalizzato al risanamento aziendale e alla ristrutturazione del debito.

Questa procedura è un’agevolazione che la legge concede all’imprenditore in stato di difficoltà economica per far superare la crisi ed evitare  il fallimento.

Chi può accedere

Possono accedere al concordato le imprese commerciali sia individuali che sotto forma di società. L’impresa deve superare una delle soglie di fallibilità previste dall’art.1 della Legge Fallimentare.
Sono esclusi: i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, le società semplici, le associazioni non riconosciute (prive di personalità giuridica) e gli enti pubblici.

La domanda di concordato

La domanda è inoltrata dall’imprenditore, o da un legale munito di apposita procura, al tribunale dove l’impresa ha la sede principale.

Elementi essenziali

Unitamente al ricorso l’imprenditore deve allegare:
– relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale;
– un piano dettagliato del programma per il risanamento dell’azienda;
– l’elenco dei creditori con l’indicazione  dei rispettivi crediti;
– l’elenco dei titolari  di diritti reali o personali all’interno dell’azienda;
– i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
– la relazione di un professionista  che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato dal debitore.

Concordato preventivo in bianco

Il debitore ha la possibilità di depositare la sola domanda con allegato i bilanci degli ultimi tre esercizi o dall’elenco dei creditori, la restante documentazione potrà essere inviata dopo (tra i 60 e i 120 giorni, prorogabili di altri 60, fissati dal tribunale), questo allo scopo di proteggere i beni del debitore dai probabili assalti dei creditori (effetti prenotativi).

Ammissibilità della domanda

In caso di accordo dei creditori, il tribunale, previo controllo della legittimità e del merito della documentazione, emette il decreto di omologazione del concordato preventivo, a questo punto il concordato diventa esecutivo. L’accordo è vincolante per tutti i creditori, compresi i dissenzienti o assenti.
Un commissario giudiziale, nominato dal giudice, vigilerà che siano rispettate le direttive del decreto e sia attuato correttamente il piano di risanamento dell’impresa e segnalerà al giudice ogni operazione che potrebbe determinare un pregiudizio per i creditori.
Se il tribunale dovesse emettere un giudizio negativo subentrerà il fallimento dell’imprenditore.

Segnalazioni a Centrale Rischi

L’imprenditore sottoposto ad azioni giudiziali (ingiunzioni di pagamento, pignoramento, decreto ingiuntivo ecc.) oppure a procedimenti concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa ecc.) viene segnalato alla CRIF (Centrale Rischio Finanziario).
Quando lo stato di crisi è sanato, la segnalazione viene immediatamente cancellata dalla (dopo 3 mesi dal pagamento) ma, resta visibile nell’archivio storico per almeno 10 anni, questo potrebbe determinare un rifiuto bancario nel caso di una futuro richiesta di accesso al credito.