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Prestito ipotecario vitalizio

prestito ipotecario

ll prestito ipotecario vitalizio è un finanziamento a lungo termine assistito da ipoteca di primo grado sulla casa di proprietà, riservato a persone fisiche che abbiano compiuto 60 anni.
Questo tipo di finanziamento è da tempo conosciuto nei paesi del nord Europa, in Italia è stato introdotto con il decreto legislativo 203/05, allegato alla Finanziaria 2006 e successivamente integrato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016,
La legge 248/05 riconosce come soggetti autorizzati ad erogare il finanziamento sia banche che finanziarie regolarmente iscritte nei rispettivi registri pubblici.

Come funziona

Gli Istituti di credito propongono a persone di età dai 65 anni in su, proprietari dell’immobile in cui risiedono, una somma che va dal 15 al 50% del valore della casa, in relazione all’età del richiedente.
Generalmente, sotto i 70 anni si può ricevere il 15%, sopra i 90 anche il 50%.

Costi

I costi dell’operazione (spese notarili, rogito, perizie, assicurazione, spese banca, ecc.) sono detratti dall’importo del finanziamento riducendo il costo stimato dell’immobile.
Gli interessati non dovranno effettuare alcun pagamento del debito finché sono in vita.
L’importo dell’ abitazione, nel frattempo enormemente cresciuto per effetto degli interessi capitalizzati (anatocismo), dovrà essere corrisposto dagli eredi in unica soluzione dopo la morte del mutuatario.
Il debito deve essere rimborsato entro i 12 mesi successivi alla scomparsa dell’intestatario del prestito.
Gli eredi possono estinguere il debito in tre modi:
– Comprare in contanti;
– Vendere la casa e rimborsarla con l’importo ottenuto;
– Rinunciare all’eredità.
Trascorso un anno, se il debito non viene rimborsato, la banca mette all’asta l’immobile e recupera il credito.

Estinzione integrale
La nuova normativa prevede diversi casi di rimborso integrale del debito:
– Al decesso dell’ intestatario del finanziamento (se il finanziamento è cointestato al momento della morte del più longevo);
– Gli eredi possono estinguere il debito e acquisire la proprietà per sussessione.
– Al trasferimento, in parte o in tutto, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia.
– Quando vengono compiuti atti che riducono significativamente il valore dell’immobile.
– Quando vengono compiute omissioni nella cura e nella manutenzione tali da determinare la revoca dell’abitabilità.
– Nel caso in cui siano apportate modifiche all’immobile senza accordo col finanziatore.
– Qualora altri soggetti, dopo la stipula, prendano residenza nell’immobile, ad eccezione dei familiari (limitatamente a figli, convivente o coniuge) del soggetto finanziato, oltre che di personale prestatore di assistenza.
– Nel caso in cui l’immobile subisca procedimenti conservativi o esecutivi per oltre il 20% del proprio valore.

Rischi

furto casaDopo la firma del contratto l’immobile NON potrà più essere:
– Sub affittato;
– Adibito a sede di una attività imprenditoriale propria;
– Venduto;
– Deve essere mantenuto in buono stato di conservazione (spesso è richiesto da parte dall’istituto erogante l’invio di una comunicazione annuale con specifiche informazioni riguardanti l’immobile);
– Non si potrà cambiare domicilio o residenza.
L’anziano, fino alla sua morte, praticamente non potrà più disporre a suo piacimento dell’immobile, né compiere qualsiasi atto di disponibilità, mentre la parte finanziatrice può modificare le condizioni economiche del contratto in qualunque momento per incrementi di costi legati a variazioni di legge o di regolamenti.

Immobili non finanziabili

Di solito, al finanziamento vitalizio ipotecario, sono ammesse tutte le tipologie di immobili, il prestito viene normalmente rifiutato per immobili di bassa rivendibilità o in presenza di rischi ambientali come:
-Rustici e immobili non residenziali;
– Immobili in zone ad elevato rischio sismico, a meno di idonea copertura assicurativa;
– Immobili gravati da vincoli artistici, o senza concessione edilizia;
– Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex lege 167/1962;
-Immobili gravati da ipoteca, fatta salva l’ipotesi di cancellazione dell’ipoteca preesistente.
L’OTE (osservatorio terza età) ha fortemente contestato questo decreto che danneggia gli anziani, parte più debole della società. Gli anziani in difficoltà economica potrebbero ricorrere alla vendita dell’immobile come nuda proprietà o chiedere un mutuo acceso dai familiari giovani, garantito con la casa: entrambe le soluzioni sono di gran lunga meno onerose del prestito vitalizio ipotecario, ma soprattutto permettono di mantenere sempre la disponibilità dell’immobile comprato con i sacrifici di un’intera vita”.